venerdì 4 marzo 2011

Factoring

Il factoring[1] è una figura negoziale di matrice anglosassone.
Con questo termine, si vuole indicare un particolare tipo di contratto con il quale un imprenditore (denominato "cedente") si impegna a cedere tutti i crediti presenti e futuri scaturiti dalla propria attività imprenditoriale ad un altro soggetto professionale (denominato factor) il quale, dietro un corrispettivo consistente in una commissione, assume l'obbligo a sua volta a fornire una serie di servizi che vanno dalla contabilizzazione, alla gestione, alla riscossione di tutti o di parte dei crediti che quest'ultimo vanta in relazione alla propria attività, fino alla garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori, ovvero al finanziamento dell'imprenditore cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti.
La cessione dei crediti non rappresenta il fine ultimo dell'accordo, ma lo strumento attraverso cui è possibile l'erogazione dei servizi da parte del factor.
I crediti affidati in amministrazione al factor non devono di norma essere ceduti allo stesso; tuttavia nella maggior parte dei casi dietro il contratto di factoring si cela un'operazione di finanziamento dell'impresa cliente, infatti è prassi costante che il factor conceda all'impresa cliente anticipazioni sull'ammontare dei crediti gestiti.
La cessione può avvenire in due modi differenti:
  • pro solvendo: lasciando al cliente il rischio dell'eventuale insolvenza dei crediti ceduti;
  • pro soluto: il factor si assume il rischio di insolvenza dei crediti ceduti ed in caso di inadempimento di questi ultimi non potrà richiedere la restituzione degli anticipi versati al cliente.

Tipologie di factoring
  • Full Factoring: vengono acquistati, continuativamente, i crediti commerciali del clienti man mano che essi sorgono
  • Maturity Factoring: vengono mantenuti uguali le componenti gestionali e assicurative il Factor si astiene dal fornire supporto finanziario al cliente
  • International Factoring: rivolto a clienti e debitori di paesi differenti
La legge n. 52 del 1991 ha previsto l'istituzione di un albo delle imprese che praticano la cessione dei crediti d'impresa (albo tenuto a cura dalla Banca d'Italia). Tale legge non ha introdotto nell'ordinamento italiano la disciplina giuridica del factoring, che perciò continua ad essere considerato un contratto atipico, ma si è limitata a modificare la disciplina tradizionale della cessione dei crediti.
Le norme della legge n. 52 del 1991 si applicano alle cessioni verso corrispettivo di soli crediti pecuniari e quando sussistano le seguenti condizioni:
  • che il cedente sia un imprenditore;
  • che i crediti ceduti siano pecuniari e siano imputabili a contratti stipulati dal cedente nel corso della sua attività imprenditoriale;
  • che il cessionario sia una società o un ente avente personalità giuridica.
I contratti stipulati dalle società di factoring sono assoggettati alla disciplina sulla trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie prevista dal decreto legislativo n. 385 del 1993, in quanto dette società sono comprese tra i soggetti che esercitano professionalmente attività di prestito e finanziamento

venerdì 25 febbraio 2011

Gold Credit American Express



Carta Gold Credit American Express riserva un servizio d’eccezione insieme alla massima flessibilità, sicurezza per gli acquisti e una linea di credito personalizzata fino a 15.000 euro.
E' una carta di credito revolving, che quindi permette di pagare a saldo o a rate. La quota annuale, attualmente di 90 Euro, non verrà mai addebitata finchè si rimarrà regolarmente Titolare della Carta American Express già in proprio possesso.

Come richiedere Gold Credit American Express


La Carta Gold Credit si può richiedere online

I vantaggi di Carta Gold Credit American Express


Carta Gold Credit American Express apre al Titolare un mondo di incomparabili vantaggi.
Infatti, Carta Gold Credit American Express consente al Titolare di beneficiare di una linea di credito personalizzata fino a 15.000 euro. Il livello del credito scende ad ogni acquisto effettuato con Carta e si ricarica con i pagamenti mensili. Inoltre, il sistema revolving di Carta Gold Credit offre la massima flessibilità di pagamento.
Il Titolare decide la modalità di effettuare i pagamenti più rispondente alle proprie esigenze, mediante rate mensili oppure in un'unica soluzione*. La modalità di pagamento prescelta può essere modificata in ogni momento chiamando il Servizio Clienti American Express.
Carta Gold Credit American Express è accettata nel mondo e consente di prelevare da 500.000 sportelli ATM (Bancomat), di cui oltre 20.000 in Italia.

I servizi di Gold Credit American Express


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  • Massima flessibilità di pagamento: acquisti subito ciò che vuoi e scegli tu, con una semplice telefonata, se pagare in un'unica soluzione o in comode rate mensili**.
  • Servizio Clienti 24 ore su 24 per ogni esigenza e predisposizione gratuita della Carta sostitutiva in caso di furto o smarrimento, generalmente entro 24 ore.
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martedì 14 dicembre 2010

LO SCONTO BANCARIO

Lo sconto bancario è uno dei contratti bancari più antichi e, fino a pochi anni fa, uno dei più utilizzati nei rapporti con le banche.

Natura del contratto
Lo sconto bancario è regolato dagli articoli 1858 e seguenti del codice civile: esso è il contratto con il quale un istituto di credito anticipa a un proprio cliente l'importo di un credito che egli ha verso terzi e che cede all'istituto. In pratica si realizza una cessione "credito contro corrispettivo".
La ragione di questo tipo di operazione è da ricercare nel bisogno di un privato, solitamente un imprenditore, di ottenere in maniera celere e sicura la disponibilità di una somma di denaro da destinarsi alla sua attività. L'imprenditore in questione, invece di chiedere un prestito o un finanziamento, può decidere di cedere alla propria banca un credito che vanta verso un cliente, riscattandone immediatamente il valore nominale. Ovviamente l'istituto di credito del caso non agirà come uno sprovveduto, accollandosi un credito dalle incerte possibilità di recupero. Infatti la cessione che va perfezionandosi in questo caso sarà del tipo "salvo buon fine" o "pro solvendo"; ciò a dire che se alla scadenza il terzo ceduto non dovesse adempiere alla propria obbligazione verso la banca, questa potrà rivalersi sul cedente. Bisogna però specificare che: a) il debito di restituzione del cliente sorgerà solo alla scadenza del credito ed al mancato pagamento del terzo; b) la banca potrà pretendere solo la restituzione del valore nominale del credito, maggiorato degli eventuali interessi di mora, senza avere diritto alla liquidazione di ulteriori danni.
In ogni caso l'importo liquidato all'imprenditore cedente dovrà essere decurtato dei costi dell'operazione e degli interessi per l'anticipazione fatta, interessi che andranno calcolati in base alla scadenza del credito. Più lontana sarà la scadenza, maggiore sarà la percentuale cui avrà diritto la banca. Ecco perché diventa conveniente per il creditore originario consegnare alla banca un credito che sia il più vicino possibile alla scadenza.

Oggetto della cessione
Visto che il contratto ha per oggetto un credito, le banche corrono il rischio dell'insolvenza del debitore, e per questo motivo non sempre accettano di scontare una semplice promessa di pagamento. Esse preferiscono invece accettare delle cambiali o dei titoli di credito, i quali, essendo titoli esecutivi, garantiscono una maggiore aggredibilità nel caso in cui il terzo non provveda al pagamento del dovuto. Si parla allora di sconto cambiario, che si perfeziona tramite girata del titolo alla banca. A fini meramente cautelativi si preferisce richiedere le cd.: "bancambiali" o cambiali bancarie, cioè quei titoli di credito che possono essere riscontati dalla Banca d'Italia essendo in possesso di particolari requisiti: a) numero di firme e la loro qualità: firma di almeno due persone "notoriamente solvibili"; b) scadenza inferiore a 4 mesi; c) pagamento da effettuarsi in un luogo dove operi uno sportello di banca o di Banca d'Italia; e) possesso dei requisiti formali fiscali della cambiale. Questo non toglie che la banca ha la possibilità di scontare anche altri tipi di titoli, come per esempio i titoli rappresentativi di merci (art. 1996 c.c.). In questo caso, ai sensi dell'art. 1860 c.c., la banca avrà sulla merce lo stesso privilegio del mandatario fino a quando il titolo rappresentativo sarà in suo possesso.

martedì 30 novembre 2010

Fondi comuni di investimento

I fondi comuni di investimento sono strumenti finanziari (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, OICR) che raccolgono il denaro di risparmiatori che affidano la gestione dei propri risparmi ad una società di gestione del risparmio (SGR) con personalità giuridica e capitale distinti da quelli del fondo.


I fondi comuni possono essere di vari tipi:
  • Fondi azionari: sono piu' rischiosi rispetto agli altri fondi ma hanno un ottimo rendimento e hanno oscillazioni molto meno frequenti rispetto ai fondi azionari semplici poiché bilanciano la loro componente azionaria su titoli di Stato. Altro modo per rischiare meno e' dividere il capitale in fondi differenti per area geografica e quindi anche per valuta. Prima di acquistare questo tipo di fondo e' bene verificare il suo andamento nei 3-5 anni precedenti e attraverso l'utilizzo dei 'benchmark' ossia di parametri verificare l'andamento medio dei titoli
  • Fondi obbligazionari: sono fondi che investono su obbligazioni ordinarie e titoli di Stato sono piu' sicure rispetto alle altre ma meno redditizie. Generalmente per l'ingresso e' necessaria una somma minima di 500 Euro. Allo scopo di agevolare il consumatore le società di gestione dei fondi hanno creati dei pac ossia di pacchetti in cui il consumatore puo' versare mensilmente anche solo una minima somma di denaro per un minimo di 5 anni e in questo lasso di tempo egli, quando ne ha le possibilità, puo' incrementare il denaro all'interno del fondo
  • Fondi bilanciati: forniscono profili di rischio intermedi ai fondi azionari e obbligazionari
Il benchmark
Il benchmark è un parametro oggettivo di riferimento con cui confrontare l'andamento del fondo comune e valutare il profilo di rischio. È costituito da uno o più indici di mercato, elaborati da soggetti terzi, che sintetizzano l'andamento dei mercati in cui investe il fondo.
I fondi comuni di diritto italiano hanno l'obbligo di indicare il benchmark su tutta la documentazione rivolta al pubblico (prospetto informativo, rendicontazione e pubblicità) e di metterlo a confronto con l'andamento del fondo.

Gli altri requisiti necessari sono:
  • la trasparenza, che consiste nella chiarezza delle regole di calcolo utilizzate per la costruzione del benchmark. Questo significa che le formule matematiche usate dalla società di gestione devono essere semplici e comunicate in maniera chiara ai risparmiatori;
  • la rappresentatività, che implica che la composizione del benchmark debba essere coerente con quella del patrimonio del fondo;
  • la replicabilità, ossia deve essere composto da attività finanziarie che il risparmiatore può, almeno in linea teorica, acquistare direttamente sul mercato.

martedì 16 novembre 2010

DEBITO PUBBLICO IN IRLANDA

 
irish-flagL’Irlanda sta vivendo uno dei periodi più difficili per quel che riguarda il suo sistema bancario: gli alti costi sostenuti per far fronte al salvataggio dei principali istituti nazionali hanno avuto come conseguenza il secondo taglio negli ultimi tre mesi del rating irlandese da parte di Standard & Poor’s. Si è infatti passati da un rating AA+ ad AA e, inoltre, anche le prospettive future non sono incoraggianti. Il 30 marzo aveva rappresentato l’ultimo giorno di resistenza del rating AAA, che il paese britannico aveva “conquistato” nel 2001. Intanto, anche Moody’s ha annunciato di voler tagliare il proprio rating per l’Irlanda, soprattutto a causa del forte debito contratto; Fitch ha invece citato il peso della recessione sulle finanze pubbliche per motivare la sua prossima riduzione. Gli interventi sul settore bancario potrebbero portare il debito pubblico irlandese a sforare il 100% del Pil nel 2010

venerdì 12 novembre 2010

Debito Pubblico...

Il debito pubblico è rappresentato da tutte le forme di indebitamento cui lo Stato ha fatto ricorso per coprire i suoi deficit. Quindi, il debito pubblico non è altro che la somma algebrica di tutti i deficit passati.Questa definizione soffre di qualche eccezione perché il debito pubblico può aumentare (o diminuire) se lo Stato, per coprire i suoi deficit, ha emesso titoli il cui valore di rimborso non è certo ma è agganciato all’andamento di qualche variabile economica.


Debito pubblico in Italia

Il debito pubblico è quindi pari al valore nominale di tutte le passività lorde consolidate delle amministrazioni pubbliche. Il debito è costituito da biglietti, monete e depositi, titoli diversi dalle azioni.

Il debito pubblico italiano ha raggiunto un nuovo record: 1.838,296 miliardi di euro nel mese di luglio, + 4,7% rispetto allo stesso mese del 2009 e + 4,3% rispetto ai 1.761,229 miliardi di euro con i quali si era chiuso il 2009. È quanto si legge nei dati contenuti nel supplemento del bollettino statistico della Banca d’Italia dedicato alla finanza pubblica.
Dal bollettino giungono brutte notizie anche per le entrate tributarie nei primi sette mesi dell’anno, ferme a 210,374 miliardi di euro, 7,411 miliardi in meno rispetto al periodo gennaio-luglio del 2009. La riduzione è del 3,4%. A luglio le entrate sono state pari a 36,225 miliardi di euro contro i 37,905 dello stesso mese del 2009, registrando una riduzione di 1,680 miliardi (-4,4%).


Andamento del PIL in Italia

  • 1990 1,9
  • 1991 1,4
  • 1992 0,7
  • 1993 -0,9
  • 1994 2,3
  • 1995 3,0
  • 1996 1,0
  • 1997 2,0
  • 1998 1,7
  • 1999 1,7
  • 2000 3,2
  • 2001 1,7
  • 2002 0,4
  • 2003 0,4
  • 2004 1,0
  • 2005 0,1
  • 2006 1,1 (stima)
  • 2007 2,0 (stima)

venerdì 22 ottobre 2010

Comodato

In diritto si definisce comodato il contratto mediante il quale una parte (comodante) consegna ad un'altra (comodataria) una cosa mobile o un immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l'obbligo di restituire la medesima cosa ricevuta. Il comodato è regolato dal Codice Civile.

Il "comodato è essenzialmente gratuito", in quanto, se vi fosse un pagamento in denaro, ci troveremmo di fronte ad un altro tipo di contratto e cioè alla locazione. Dunque è pleonastico ed errato parlare di comodato gratuito: il comodato è sempre gratuito o non è un comodato.

Appartenenza alla categoria dei contratti reali [modifica]
Il comodato appartiene alla categoria dei contratti reali, ossia richiede per la sua conclusione la consegna della cosa (infatti, testualmente, la parte "consegna", non "si impegna a consegnare").
Prima della consegna, il contratto non è concluso, ma si avrà solo (a seconda dei casi) un contratto preliminare o una trattativa.

Effetti obbligatori

La conseguenza giuridica del contratto di comodato è quella di fare nascere diritti e obblighi, senza produrre effetti reali o traslativi. Infatti, non si ha come effetto il trasferimento della proprietà del bene ovvero il trasferimento di un diritto reale sul bene stesso, del quale il comodatario acquisisce il solo diritto personale di godimento.